Revisione della patente per perdita totale dei punti

Pubblicato il da kulturart

cqc.gif Il provvedimento di revisione per azzeramento dei punti sulla patente è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo o davanti al giudice di pace?

 Alla perdita totale dei punti patente e nell'ipotesi in cui il titolare del documento, dopo la prima violazione per una sottrazione di almeno 5 punti, commetta altre 2 violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti, all'Art. 126 bis, comma 6, del Codice della Strada prevede che: “Il titolare della patente debba sottoporsi agli esami di idoneità tecnica e cioè alla revisione della patente di guida”. Trattasi di atto dovuto a contenuto vincolato che risulta obbligatoriamente per la perdita totale del punteggio (o alla decurtazione di 5 punti per tre volte nell'arco di mesi 12), comunicata dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio. Nel caso specifico l'Ufficio provinciale dispone la revisione prevista dalla norma citata, senza possibilità di intervenire sulla legittimità degli atti sanzionatori ipotizzati. L'appello sul provvedimento è tuttora oggetto di gran dibattito giurisprudenziale per quanto riguarda la definizione della giurisdizione: si discute se spetti o meno al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Secondo l'orientamento dell’odierna scienza del diritto, la competenza sarebbe del Giudice di pace, sia in virtù del carattere di atto vincolato del provvedimento, sia in quanto lo stesso si profila come sanzione “accessoria” alle violazioni del Codice.

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